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Lunedì 20/07/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte Costituzionale estende il limite massimo di permanenza in servizio del personale scolastico tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Con la Sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994, nella parte in cui fissa a 70 anni il limite massimo per il trattenimento in servizio del personale dell’amministrazione scolastica che non abbia ancora maturato gli anni necessari per ottenere la pensione di vecchiaia.
La norma prevedeva infatti che il dipendente della scuola, arrivato al compimento dei 65 anni senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima richiesta, potesse essere trattenuto in servizio fino al conseguimento del requisito necessario, ma comunque non oltre il settantesimo anno di età.
Secondo la Corte, tale limite non può essere applicato in modo rigido, ma deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita che incidono sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.