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Lunedì 13/04/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il Garante Privacy, con Provvedimento del 12 marzo 2026, ha chiarito che le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento.
Nel caso esaminato, la società aveva inviato comunicazioni alla madre, alla moglie e ai fratelli di un reclamante, cointestatari di beni immobili, indicando l’esistenza di un debito inesistente e la volontà di procedere giudizialmente al recupero, pur essendo stato contestato dall’interessato. L’attività di recupero si riferiva infatti a un credito intestato a un’altra persona con lo stesso nome, cognome e codice fiscale del reclamante.
Il Garante ha accertato l’illiceità della comunicazione in quanto non sorretta da idonea base giuridica ed ha inoltre evidenziato l’impatto significativo della stessa sui diritti e sulla dignità del reclamante. In particolare, la comunicazione indebita aveva minato la sua reputazione all’interno della cerchia familiare e attribuito un debito mai contratto.
L’Autorità ha quindi ingiunto la società a rivedere le procedure interne, garantendo che le modalità di comunicazione con i debitori rispettino pienamente la normativa privacy, specialmente nei casi in cui siano coinvolti beni in comunione con terzi.